Secondo una sentenza di prossima pubblicazione del Giudice di Pace di Roma anche avverso l’intimazione del fermo dei veicoli è possibile la tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale con atto di citazione da proporre nei confronti del Comune interessato e dell’esattore nelle forme dell’opposizione al precetto. La sentenza è stata emessa a seguito di una opposizione proposta avverso un preavviso di fermo che riguardava tre cartelle di pagamento che l’attore sosteneva di non aver mai ricevuto.
Il preavviso di fermo consiste in una intimazione a versare certe somme contenute in alcune cartelle esattoriali entro venti giorni, altrimenti l’esattore provvederà alla iscrizione al P.R.A. del fermo del veicolo. Si tratta di una misura preordinata alla realizzazione del credito dell’Amministrazione.
Il fermo amministrativo sul bene mobile registrato, che avviene senza alcuna successiva notizia al debitore, non si discosta sotto l’aspetto funzionale dalla misura della ipoteca propedeutica alla espropriazione immobiliare ( art. 77 n. 602/1973 come modificato dall’art.1 1 comma lett. o Dlgs. n. 193/2001) anch’essa rivolta ad assicurare il fruttuoso esito della procedura espropriativa.
Il preavviso di fermo ha sicuramente una coincidenza sostanziale e non formale ,per la sua atipicità e per carenza di previsione normativa,con i presupposti , le finalità e gli effetti dell’atto di precetto di cui all’art. 480c.p.c.
Risultano ormai consolidati i principi della giurisprudenza di merito sulla:
A) giurisdizione dell’AGO e non delle Commissioni Tributarie ove il provvedimento riguardi le sanzioni amministrative in violazione del Codice della Strada.
B) assimilazione della contestazione del fermo ovvero del suo preavviso alle opposizioni del debitore richiamati dall’art. 57 del DPR n. 602( opposizione all’esecuzione di cui all’art 615 e opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.). Trattandosi di opposizione al precetto che viene proposta quando l’esecuzione non è iniziata (art.615 1° comma) sarà competente per valore il Giudice di Pace per importi inferiori a € 2.582,28 ovvero il Tribunale per importi superiori
C) tutela giurisdizionale che potrà avere per oggetto eventuali vizi della notifica del verbale, annullamento della sanzione in sede giurisdizionale del verbale o della cartella di pagamento e prosecuzione della procedura di riscossione, prescrizioni intervenute, vizi della notifica della cartella esattoriale.