È legittima la contestazione differita dell’infrazione di cui all’art. 7 c.s., comma 1, lett. a (illegittima circolazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici) accertata dal personale dell’agenzia di trasporto pubblico locale e non immediatamente contestata al trasgressore per non arrecare intralcio alla circolazione dei mezzi in transito sulla corsia ad essi riservata.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza n. 7014/2012 ricordando come l’elencazione di cui all’art. 384 reg. att. cod. str., relativa ai casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, non abbia carattere tassativo ma sia meramente esemplificativa; al di fuori di questi casi, spetta al giudice di merito valutare se ogni altra circostanza impeditiva risultante dal verbale di accertamento abbia o meno una sua logica intrinseca.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 3/2012 della Rivista.