Ai fini del risarcimento dei danni subiti da un automobilista a causa dell’illegittima sospensione della patente di guida, occorre dimostrare l’esistenza di un danno ingiusto lesivo di interessi rilevanti per l'ordinamento e la sua imputabilità alla p.a. a titolo di dolo o colpa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 22508/2011 sottolineando come l’ingiustizia non possa considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità del provvedimento amministrativo.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul fascicolo n. 6 della Rivista.