Illegittimità dei display rilevatori di velocità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota prot. n. 89634 del 6 novembre 2008, è intervenuto sul tema dell'installazione dei rilevatori di velocità con display. L'impiego di tali dispositivi, il cui unico fine è permettere la rilevazione della velocità di transito, secondo il Ministero non può essere autorizzato. Innanzitutto, infatti, essi non sono ricompresi tra i dispositivi di controllo e regolazione previsti dal Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, e dunque non possono essere soggetti ad approvazione. Da ciò discende anche il fatto che chi li costruisce o vende è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 45 CdS. Inoltre, mancando le norme per l'approvazione, non è possibile garantire l'affidabilità degli apparecchi; esiste poi anche un rischio per la sicurezza della circolazione, non potendo escludersi il verificarsi di improvvise e brusche frenate dei conducenti dei veicoli rilevati. Infine, secondo il Ministero, la rilevazione di violazioni dei limiti di velocità non seguita dall'imposizione della sanzione potrebbe configurarsi come omissione d'atti d'ufficio a carico delle amministrazioni che intendessero adottare tali display.