Imposta di bollo sull'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli

L'Agenzia delle Entrate, in risposta a due richieste d'interpello dell'ACI, ha emanato in data 3 novembre 2008 le risoluzioni n. 418/E e 419/E. Con la prima, si chiarisce che non è possibile assolvere in modo virtuale l'imposta di bollo sull'attestazione dell'avvenuta autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei veicoli, quando essa sia compiuta dai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista. È quindi necessario che l'imposta sia assolta, in quanto dovuta fin dall'origine, mediante l'apposizione del contrassegno cartaceo rilasciato, previo versamento, da un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate.
Con la seconda risoluzione, si ribadisce che le stesse autenticazioni sono da ritenersi irregolari qualora il contrassegno cartaceo sia stato acquistato in data successiva alla data di autenticazione della firma. In questi casi, dunque, il PRA dovrà inviare gli atti irregolari al competente Uffico locale dell'Agenzia delle Entrate, il quale provvederà all'applicazione delle sanzioni ed all'eventuale definizione agevolata.
Il testo dei provvedimenti è consultabile nella sezione Normativa di questa Rivista.