Il provvedimento con il quale si viene a comunicare al cittadino il preavviso di fermo amministrativo del veicolo per una determinata pretesa creditoria dell’ente pubblico, è atto impugnabile dinanzi al giudice competente a seconda del tipo e della natura delle obbligazioni che ne costituiscono il fondamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza 7 maggio 2010, n. 11087, sottolineando, altresì, che già al momento della ricezione del provvedimento sorge, in capo al destinatario, l'interesse ad invocare una tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa creditoria vantata dall'ente pubblico.
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