Nel giudizio di opposizione ad una ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per una infrazione al Codice della Strada, è ammessa la contestazione e la prova solo delle circostanze di fatto relative alla violazione che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza 24 luglio 2009 n. 17355, precisando, altresì, che la proposizione e l’esame di ogni altra questione concernente l’alterazione, nel verbale di accertamento, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti è riservato al giudizio di querela di falso.
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