Incidente stradale durante un viaggio organizzato con la formula “tutto compreso”: danni alla persona e risarcimento

In tema di risarcimento dei danni alla persona subiti in conseguenza di un incidente stradale occorso durante un viaggio organizzato con formula “tutto compreso”, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo l’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nella parte in cui pone come limite all’obbligo di ristoro quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV).
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 30 marzo 2012, n. 75, sottolineando come nel recepimento della direttiva il legislatore delegato non abbia rispettato i principi ed i criteri direttivi indicati dalla legge delega che imponeva di tener conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge n. 1084 del 1977 e consentiva di introdurre il limite risarcitorio di cui sopra solo per i danni diversi dal danno alla persona.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 2/2012 della Rivista.