Incidenti stradali: intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada e condizioni di procedibilità

Ai fini del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale provocato da un veicolo non identificato, la denuncia dei fatti alle autorità inquirenti non costituisce il presupposto necessario per agire nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ma la sua omissione può essere valutata dal giudice quale indice della inattendibilità della testimonianza fornita dal danneggiato a fronte di un suo comportamento complessivamente reticente e omissivo in ordine alla dinamica dell’incidente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, con l’ordinanza n. 4360/2012.
Il testo dell’ordinanza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 2/2012 della Rivista