L'incidente stradale occorso al lavoratore mentre si reca, con mezzi propri,sul luogo di lavoro, non può essere qualificato come infortunio in itinere indennizzabile se l’uso del veicolo privato non è dettato da una necessità oggettiva ma rappresenta una libera scelta dell’individuo.
Lo ha ricordato Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 3 novembre 2011, n. 22759.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul fascicolo n. 6 della Rivista.