In caso di ricorso giurisdizionale avverso il verbale di contestazione di una infrazione al Codice della Strada, il giudice adito, nel rigettare l’opposizione, può applicare, anche d’ufficio, una sanzione superiore rispetto a quella prevista nel verbale di contestazione secondo il suo libero convincimento ma pur sempre in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, S.U. civili, con la sentenza 15 dicembre 2010, n. 25304 sottolineando come il libero convincimento del giudice nella determinazione della sanzione, comporta che questi, una volta rigettata l’opposizione, possa anche d’ufficio applicare la sanzione ritenuta congrua, ovviamente tra il minimo ed il massimo edittale.
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