È stato pubblicato nella GU n. 42 del 20-2-2007 – Serie generale- il decreto legge 19 febbraio 2007, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti” che all’art. 1 detta una disposizione volta a sostituire il comma 2- bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), stabilendo che “Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007”.