Installazione di strisce retroriflettenti su particolari veicoli

È stato pubblicato nella GU n. 42 del 20-2-2007 – Serie generale- il decreto legge 19 febbraio 2007, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti” che all’art. 1 detta una disposizione volta a sostituire il comma 2- bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), stabilendo che “Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi  adibiti  al trasporto di cose, nonche' classificati per uso  speciale  o  per  trasporti  speciali o per trasporti specifici, immatricolati   in  Italia  con  massa  complessiva  a  pieno  carico superiore  a  3,5t.,  devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori  e  laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  ottemperanza  a quanto previsto  dal  regolamento  internazionale  ONU/ECE 104. I veicoli di nuova  immatricolazione  devono essere equipaggiati con i dispositivi del  presente  comma dal  1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007”.