IVA ordinaria per il bike sharing

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello, ha emanato la Risoluzione n. 478/E del 16 dicembre 2008, avente ad oggetto "Interpello – Tabella A, Parte III, n. 127novies, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – ALFA S.p.A.".
La società istante, aggiudicataria di un bando di gara per l'installazione di un sistema di bike sharing, chiedeva chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare ai corrispettivi derivanti dalla vendita di abbonamenti ai fruitori del servizio. La soluzione prospettata dall'istante prevedeva di applicare l'aliquota agevolata del 10%, qualificando il contratto in questione non come semplice locazione o noleggio, bensì come "locatio operis", il cui oggetto è una prestyazione di servizi.
L'Agenzia ha invece espresso un parere contrario: il servizio di bike sharing non può essere assimilato ad una prestazione di trasporto pubblico urbano, che è soggetta all'aliquota agevolata del 10%. Tali agevolazioni, infatti, sono un'eccezione, e le disposizioni relative alle eccezioni devono essere interpretate in senso restrittivo. Il  servizio di bike sharing non può essere ricondotto alla nozione civilistica del contratto di trasporto, mancandone gli elementi fondamentali (la presenza di un vettore che si assuma il rischio del trasporto stesso). L'Agenzia dunque conclude che il servizio di bike sharing costituisce un servizio complesso, le cui prestazioni devono essere ricondotte ad una prestazione di servizi unica, e come tale i relativi proventi sono assoggettati all'aliquota ordinaria del 20%.
Il testo del provvedimento è consultabile nella sezione Normativa di questa Rivista.