La Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 19 luglio u.s. (C-112/11), ha stabilito che nel caso di vendita di biglietti aerei on line, nel prezzo finale del biglietto non può essere incluso automaticamente anche un servizio opzionale quale l’assicurazione sull’annullamento del viaggio. Tale assicurazione essendo un supplemento opzionale può essere proposta al cliente soltanto attraverso una sua esplicita accettazione. Il caso di specie riguarda una società, la ebookers.com Deutschland, che commercializza viaggi aerei attraverso un sito internet. Nel corso della procedura prevista per l’acquisto on line del biglietto aereo, nel momento in cui il cliente sceglieva un determinato volo, appariva sotto il titolo “effettive spese di viaggio” l’indicazione dell’importo delle spese totali che oltre alla tariffa del volo includeva anche l’importo di tasse e diritti e le spese relative ad un’assicurazione sull’annullamento del viaggio automaticamente contabilizzate. Solo in fondo alla pagina internet era presente un’informativa per il cliente sulla procedura da seguire per rifiutare l’assicurazione che altrimenti viene automaticamente inclusa nel prezzo totale. Un’associazione tedesca a tutela dei consumatori aveva convenuto in giudizio la ebookers.com Deutschland, per ottenere la cessazione di tale modalità di vendita poiché basata su un meccanismo di sottoscrizione automatica, senza consenso espresso, dell’assicurazione aggiuntiva sull’annullamento del viaggio in contrasto con quanto previsto dal regolamento (CE) n.1008/2008 in materia di prestazione di servizi aerei nella Comunità. Nel citato regolamento risulta espressamente stabilito che i supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro e trasparente all’inizio del processo di prenotazione e che il passeggero deve accettarli sulla base di un esplicito consenso (opt-in). Risultata soccombente in primo grado, la società convenuta si rivolgeva al giudice d’Appello il quale sospendeva il giudizio rivolgendosi alla Corte di Giustizia per chiedere di stabilire se la nozione di supplementi di prezzo opzionali contenuta nel regolamento comunitario n.1008 fosse comprensivo anche delle spese per l’assicurazione sull’annullamento del viaggio aereo in modo che tale servizio dovesse essere oggetto di esplicita accettazione. La Corte, perciò, ribadendo il principio fondamentale per cui il diritto dell’Unione mira ad assicurare la tutela del consumatore attraverso l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi arerei, osserva che i supplementi di prezzo opzionali non essendo obbligatori o indispensabili, sono relativi a afforte che completano il servizio aereo stesso, potendo quindi il cliente scegliere se accettarli o rifiutarli. Proprio in virtù di tale scelta tali supplementi devono essere comunicati in modo chiaro e trasparente all’inizio di ogni procedura di prenotazione e devono essere oggetto di un’esplicita operazione di accettazione da parte dell’acquirente ( opt-in). Il rispetto della suesposta procedura di offerta impedisce infatti che il cliente sia indotto a ad acquistare dei servizi non indispensabili per il volo stesso.