Limitazioni alla circolazione per veicoli ingombranti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota prot. n. 0050502 del 16 giugno 2008, ha espresso alcuni importanti pareri in merito alla legittimità di provvedimenti limitativi della circolazione per alcune categorie di veicoli. Si chiarisce che le ordinanze con cui gli enti proprietari delle strade stabiliscono obblighi, divieti o limitazioni dovuti ad esigenze della circolazione, a caratteristiche strutturali delle strade, a motivi di incolumità pubblica, di tutela del patrimonio stradale o ad esigenze tecniche (art. 6 CdS), devono rendere evidente come sia stata effettuata una dettagliata analisi tecnica comprovante l'esistenza di tali motivi, pena l'illegittimità dell'ordinanza stessa per violazione di legge o eccesso di potere.
In particolare, il divieto di transito per veicoli ingombranti (per larghezza, altezza, lunghezza o massa) deve essere stabilito da un'ordinanza che espliciti che sia stata effettuata un'analisi dei luoghi e che il provvedimento sia necessario ed opportuno. Provvedimento che, per ovvie ragioni di uguaglianza e di divieto di discriminazione, deve valere per tutti i veicoli ingombranti individuati e non soltanto per una particolare categoria (possibili deroghe sono previste solo se la limitazione è dovuta ad esigenze di circolazione e non a caratteristiche geometriche o strutturali della strada).
Il Ministero conclude avvisando che il mancato rispetto di tali accorgimenti può risultare in responsabilità civili, penali e contabili per il gestore della strada.