La manomissione della targa di un ciclomotore integra il reato di falso materiale in certificazioni commesso da un privato, di cui all'art. 482 c.p. E' quanto ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7621 del 19 febbraio 2008: a seguito della riformulazione dell'art. 97 CdS, ad opera del D lgs. 15/1/2002 n. 9, la condotta in questione non è più contemplata come illecito amministrativo, ma ricade nella fattispecie penale. Tale argomentazione è avvalorata anche dal richiamo operato dall'art. 100 CdS, comma 14. Di conseguenza, non risponde del reato di falsificazione di cui all'art. 482 c.p. colui che ha compiuto l'azione di manomissione, nel periodo di tempo tra il dicembre 1999 e il dicembre 2002. Durante tale arco temporale, infatti, era in vigore la vecchia stesura dell'art. 97 CdS, come riformulato dal D. lgs. 507/1999, che aveva depenalizzato la fattispecie, riconducendola nell'alveo dell'illecito amministrativo. Il testo della sentenza e la massima sono consultabili nell'ultimo numero della Rivista Giuridica.