Manutenzione stradale e responsabilità della P.A.

Il Giudice di Pace di Roma con una recente sentenza ha applicato i nuovi principi esposti dalla Cassazione nel caso di una  grossa buca esistente sul manto stradale che aveva provocato danni ad un’automobile.
Sembrerebbe archiviato il concetto di insidia ( pericoli non visibili ed imprevedibili) allorché si tratti di difetti alle strutture delle strade ( buche e quant’altro) formatasi per carenza di manutenzione
La più recente giurisprudenza di legittimità ( cfr, . Cass. n. 15384 del 6.7.2006 e n. 3651 del 20.2.06 ) ha provveduto ad una rimeditazione della questione in relazione a situazioni di pericolo immanentemente  connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, affermando così il principio della possibilità della custodia in relazione ad una strada comunale posizionata nel perimetro urbano. Infatti in tali casi non è risultata ravvisabile l’oggettiva impossibilità dell’esercizio del potere di controllo sul bene a causa della notevole estensione e dell’uso generale e diretto da parte dei terzi. Ne consegue l’obbligo di custodia da parte del proprietario della strada pubblica e la correlata responsabilità ex art. 2051 anche per la P.A. anche laddove il potere di fatto sulla cosa risulti solo in parte trasferito su terzi.
I Comuni di grandi dimensioni in genere delegano a imprese diverse per ciascuna circoscrizione la vigilanza sulla manutenzione delle strade , a mezzo di un contratto di manutenzione; pertanto in concreto sussiste un controllo esercitatile sul territorio. Da ciò ne discende l’applicazione dell’art. 2051 e non 2043 del c.c.: l’attore dovrà dimostrare l’esistenza del fatto che ha originato il danno nonché il nesso eziologico tra il difetto strutturale della strada ed il danno ricevuto. La responsabilità della P.A. si presume salvo che dimostri che l’evento sia stato causato da caso fortuito o da forza maggiore. Diversamente con l’applicazione dell’art. 2043 c.c. l’attore doveva dimostrare anche la colpa del convenuto.
In ogni caso rimane fermo il concorso di colpa nel fatto da parte del danneggiato.
Il giudice quindi condannerà le imprese legate da tale contratto a tenere indenne il Comune dai danni provocati e dalle spese legali sostenute dall’attore; le imprese potranno chiamare in garanzia le proprie assicurazioni che si faranno quindi carico di risarcire il danneggiato
      ( Avv. Angelo Mandetta)