Non risponde del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale il medico che, nel contestare l’operato degli agenti di Polizia Municipale intenti a redigere, nei suoi confronti, un verbale di contravvenzione per una infrazione al Codice della Strada, commessa nell’urgenza dell’adempimento di un dovere professionale, utilizzi frasi minacciose prive di una reale volontà di coartazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza 18 gennaio 2010, n. 1997, spiegando come nel caso di specie il trasgressore, ritenendo il proprio compito contingente prioritario, abbia solo manifestato, sia pur in modo esasperato, il proprio disappunto verso quella che gli appariva come una inopportuna interferenza nell’urgente compimento del suo dovere professionale.
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