Ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 186 c.s (guida sotto l’influenza dell’alcool), il tasso alcolemico del conducente deve essere determinato calcolando anche i centesimi di grammo per litro.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza 6 aprile 2010, n. 12904, sottolineando, altresì, come l’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, comporterebbe, di fatto, l’innalzamento di un decimo di grammo/litro dei valori di soglia fissati per ciascuna delle fattispecie previste all’art. 186 c.s.
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