È stato pubblicato sulla GU n. 98 del 28-4-2007 il decreto 17 aprile 2007 recante “Modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.”; detto articolo modificato dall'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attribuzione, in favore delle regioni a statuto ordinario, di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione nella misura di 0,00266, 0,00288, e 0,00307 euro al litro rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il provvedimento prevede che a decorrere dal 1° maggio 2007 il pagamento della quota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione, spettante alle regioni a statuto ordinario è effettuato mensilmente dai soggetti obbligati, contestualmente al pagamento dell'accisa e con le stesse modalità previste per i medesimi pagamenti, nell'apposito conto corrente di tesoreria aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato «Accisa gasolio per autotrazione - quota regioni a statuto ordinario - Legge n. 296/2006». Per il gasolio usato come carburante per autotrazione importato la quota spettante alle regioni è versata dal ricevitore doganale ovvero dal responsabile dell'area gestione tributi dell'ufficio delle dogane, ove istituito, nel predetto conto corrente nei termini previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine.