Nel testo del Decreto Rilancio, Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, consultabile nel fascicolo n. 4 luglio - agosto della Rivista Giuridica, sono apportate le
seguenti modificazioni al Codice della Strada:
a) all'articolo 3, comma 1, sono previste le nuove definizione stradali denominate:
- casa avanzata (numero 7-bis) disegnata in corrispondenza di un incrocio con semaforo, quale spazio riservato alle biciclette, posto davanti alla linea di arresto per le auto che può consentire ai ciclisti di aspettare il verde in una posizione più visibile agli altri veicoli e di partire prima delle auto;
- corsia ciclabile (numero 12-bis) parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo (ossia potrà essere utilizzata anche dagli altri veicoli) idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi;
b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (ordinanza del Sindaco) previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata puo' essere realizzata lungo le strade con velocita' consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu' corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».