Multe valide anche senza il verbale contestuale

La II sezione della Cassazione civile (sentenza n. 14668 del 3 giugno 2008) ha stabilito che l'unico requisito richiesto per la validità della multa è la contestazione immediata dell'infrazione sempre ove ciò sia possibile. Pertanto sono valide anche le multe ove la contestazione dell'infrazione sia avvenuta oralmente, seguita dall'ivio successivo del varbale, sul presupposto che comunque è stato garantito il diritto di difesa della controparte. La Cassazione ha pertanto precisato che la contestazione, ove possibile, deve essere immediata e non può essere omessa; ove invece non sia possibile effettuarla immediatamente, deve essere indicato nel verbale il motivo ostativo. La massima  della sentenza potrà essere consultata nel prossimo fascicolo della Rivista.