La Corte di Cassazione respinge il ricorso di una ragazza che aveva sviluppato una grave psicopatologia a seguito di una caduta dal motorino. La motivazione sottesa al mancato ricoconoscimento del danno esistenziale sotto forma di danno alla vita di relazione, è che lo stesso non può essere valutato come voce autonoma ma come componente del danno biologico. Infatti il danno alla vita di relazione concretizzandosi in una difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali pregressi all'evento dannoso, non è suscettibile di valutazione autonoma ma costituice un parametro di valutazione per determinare e quantificare la misura del danno biologico.