È nulla la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada eseguita al recapito risultante dal P.R.A. se il destinatario dimostra di aver tempestivamente comunicato all’anagrafe comunale il precedente cambio di residenza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con sentenza 9 luglio 2009, n. 16185, precisando che il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare le variazioni di residenza unicamente all’anagrafe comunale, senza alcun obbligo di ulteriore comunicazione al P.R.A.
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