E’ nulla la notifica del verbale di contestazione per infrazioni al Codice della Strada, effettuata oltre i termini di legge a causa del cambio di residenza del trasgressore, se la variazione di residenza, pur tempestivamente comunicata all’anagrafe comunale dal soggetto interessato, non sia stata annotata nell’archivio del P.R.A. per cause imputabili esclusivamente all’inerzia o alle disfunzioni organizzative dell’Amministrazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 20 gennaio 2010, n. 928 sottolineando come l’inefficienza della P.A. non debba gravare sui cittadini impedendone l’esercizio dei diritti e delle relative facoltà.
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