La notifica del verbale di contestazione di infrazione al codice della strada deve essere effettuata nelle mani del destinatario, o, in sua assenza, nelle mani delle persone tassativamente elencate all'art. 139 del codice di procedura civile.
E', pertanto, nulla la notifica se effettuata nelle mani del portiere, qualora nella relata si riferisca genericamente l'assenza del destinatario e non sia dia atto dell'avvenuta ricerca delle ulteriori persone.
Tanto ha stabilito la seconda sezione di Cassazione con la sentenza n. 2304 del 31 gennaio 2008.