Nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica

Nella seduta del 3 agosto 2011 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, ha approvato lo schema di regolamento contenente la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. La tabella unica nazionale è stata prevista dall’art. 138 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) e sostituirà le singole tabelle elaborate dai Tribunali, ed uniformerà pertanto i coefficienti su tutto il territorio nazionale, superando le attuali difformità.

Si riporta di seguito il Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 agosto 2011.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 VISTO l'articolo 87, comma, 5 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, e in particolare l'articolo 138, che prevede la predisposizione di una specifica Tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 settembre 2003, n. 211, recante "Tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità;

ESAMINATI i lavori della commissione per la predisposizione della Tabella di cui al menzionato articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, istituita con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2004;

 ACQUISITE le determinazioni del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico relativamente al valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTA la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del:

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n . 209, è approvata la Tabella unica nazionale:

a) delle menomazioni all'integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti di invalidità e le relative note introduttive sui criteri applicativi;

 b) del valore pecuniari o da attribuire a ogni singolo punto di invalidità e le relative note introduttive sui criter i applicativi.

 2. Le note introduttive e le tabelle di cui al comma 1, lettera a), sono riportate rispettivament e negli allegati I e Il del presente decreto ; le note introduttive e le tabelle di cui al comma 1, lettera b), sono riportate rispettivamente negli allegati III e IV del presente decreto.

3. Gli importi stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

 Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.