L’elencazione delle circostanze in presenza delle quali deve ritenersi giustificata l’omessa contestazione immediata delle infrazioni al Codice della Strada, contenuta nell’art. 384 del relativo regolamento di attuazione, non è esaustiva ma svolge semplicemente una funzione esemplificativa.
Conseguentemente, in presenza di circostanze impeditive ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate dalla norma regolamentare, spetta al giudice valutare se, nel caso concreto, sia o meno ravvisabile l’oggettiva impossibilità di procedere alla contestazione dell’infrazione nell’immediatezza del fatto.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 13 maggio 2010, n. 11656, confermando la legittimità del verbale di contestazione elevato per l’infrazione di cui all’art. 171 del Codice della Strada (guida di un motociclo senza l’uso del casco protettivo) non immediatamente contestata al trasgressore dagli agenti accertatori impegnati in altra contestazione.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.