Omesso dissequestro di autovetture: danno erariale e giurisdizione

Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l’accertamento della responsabilità per danni erariali colposamente arrecati da un magistrato che, nell’emettere sentenza penale in relazione al reato di guida senza patente, non si è pronunciato sul dissequestro del veicolo facendo così lievitare le spese di custodia giudiziale poi rifuse dall’Amministrazione di appartenenza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza 27 maggio 2009, n. 12248, spiegando che l’ipotesi di cui trattasi non è annoverabile tra quelle tassativamente attribuite alla giurisdizione della Corte dei Conti e, comunque, la giurisdizione del giudice ordinario meglio si concilia non solo con i principi generali in materia ma anche con l’intero impianto della L. 117/88 in tema di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista