Commette il reato di truffa, di cui all’art. 640 cod. pen., l’automobilista che, con accorgimenti diversi, transiti nelle corsie “Telepass” senza consentire la registrazione del passaggio o utilizzi le corsie di uscita anziché quelle di entrata, al fine di eludere il pagamento del pedaggio autostradale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione penale, con la sentenza 11 gennaio 2010, n. 666.
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