Ai fini della configurabilità del reato di omissione di soccorso, di cui all’art. 189, comma 1 e 7, del Codice della Strada, occorre che ogni elemento del fatto tipico sia conosciuto e voluto dal soggetto agente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza 17 novembre 2009, n. 43960, precisando, altresì, che è sufficiente che il soggetto agente, pur rappresentandosi la possibilità che dall’incidente possa esser derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza, decida, comunque, di non fermarsi.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.