La prova della tempestività del ricorso deve essere fornita dal ricorrente mediante produzione dell'atto a lui notificato.
Lo ha chiarito la II sezione civile di Cassazione con sentenza n. 29787 del 25 novembre 2008, nella quale, però, è altresì specificato che la non allegazione della relata di notifica costituisce mero indizio e non prova della tardività del ricorso.