Opposizione a sanzioni amministrative

Nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, se il procedimento si svolge dinanzi al giudice di pace, le parti possono stare in giudizio personalmente; diversamente, nel procedimento d’appello devono farsi assistere da un procuratore legalmente esercente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 19 giugno 2009, n. 14520.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.