Il ricorso per cassazione, proposto avverso una sentenza di appello relativa ad una opposizione al verbale di contestazione di violazioni al Codice della Strada, deve ritenersi inammissibile se sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell’apposito albo come impone, invece, l’art. 82, ult. comma, c.p.c.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12570/2011, sottolineando come non possa neppure essere invocata l’applicazione la norma di cui all’art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), che riconosce alle parti il diritto di stare in giudizio personalmente. Tale norma, infatti, deve essere interpretata non già come riconoscimento di un diritto assoluto delle parti di difendersi da sé, ma come riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati dinanzi ai diversi organi giudicanti.
Il testo dell’ordinanza può essere consultato dagli utenti sul fascicolo n. 4 della Rivista