Ordinanza ingiunzione di pagamento: vizi motivazionali e mancata audizione del trasgressore

Nel giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa comminata per violazioni al Codice della Strada, la mancata audizione, in sede amministrativa, del trasgressore che ne abbia fatto richiesta, e gli eventuali vizi motivazionali attinenti l’ordinanza ingiunzione di pagamento, non determinano la nullità del provvedimento emesso dal Prefetto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza 28 gennaio 2010, n. 1786, spiegando che oggetto del giudizio di opposizione è, non già, l’atto ma l’intero rapporto sanzionatorio derivante dalla contestazione dell’infrazione e che, quindi, il presunto trasgressore potrà far valere interamente le sue ragioni in sede giurisdizionale proponendo tutte le deduzioni difensive già presentate in sede amministrativa ed eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte.