Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria irrogata per una infrazione al Codice della Strada, preclude al trasgressore l’esercizio di azioni risarcitorie nei confronti dell’amministrazione per l’assunta illegittimità dell’accertamento e del relativo verbale di contestazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 26 maggio 2010, n. 12899, osservando, altresì, che il pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata implica, da parte del trasgressore, l’accettazione della sanzione nonché il riconoscimento della propria responsabilità e, quindi, la rinuncia ad impugnare il provvedimento sanzionatorio irrogatogli.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.