La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8729 ha ribadito quanto già specificato nel Codice della Strada, all'art. 202: il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sè. Di conseguenza, nel caso di specie, l'avvenuto pagamento in misura ridotta effettuato dal trasgressore non ha estinto l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa.