Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso alcuni interessanti pareri in merito alla corretta installazione della segnaletica stradale, alla realizzazione di passi carrabili ed all'installazione di segnali tattili a pavimento per persone non vedenti.
Con il parere n. 42259, il Ministero sostiene che la segnalazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità deve essere coerente con il tipo di postazione: se questa è fissa, il segnale deve essere permanente, mentre se è temporanea, anche il segnale lo sarà. Tuttavia, l'utilizzo di un segnale permanente in caso di postazioni temporanee disposte molto frequentemente non può essere considerato illegittimo (salva la possibilità, remota secondo questo parere, di responsabilità dell'ente proprietario della strada nel caso in cui tale segnale fosse causa o concausa di un incidente stradale).
Con il parere n. 24910, il Ministero, nel ricordare come la distanza minima dalle intersezioni per un passo carrabile sia di 12 metri, ribadisce che l'unica deroga a tale disposizione riguarda i passi carrabili già esistenti per i quali non sia possibile tecnicamente procedere all'adeguamento delle distanze.
Con il parere n. 10497, il Ministero invita a concordare le iniziative a favore dei non vedenti assieme alle associazioni di categoria, anche al fine di garantire uniformità con riguardo alla codifica dei messaggi da trasmettere con le segnalazioni a pavimento. Queste ultime devono essere pulite frequentemente, per evitare la trasmissione di segnali sbagliati, e comunque non possono essere installate sulla carreggiata a delimitazione degli attraversamenti pedonali, poiché le norme non lo prevedono.