Passeggeri a mobilità ridotta-responsabilità dei vettori aerei

In data 7 agosto 2008 la Commissione UE ha pubblicato la Comunicazione “sull’ambito di responsabilità dei vettori aerei e degli aeroporti in caso di distruzione, danneggiamento o smarrimento delle attrezzature  per la mobilità dei passeggeri a mobilità ridotta nei viaggi aerei” (o “PMR”)- (rif. COM(2008)510)-. Con il Regolamento n. 1107/2006 - “relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”- l’Unione europea intende garantire che i passeggeri disabili non siano discriminati nel trasporto aereo sensibilizzando il personale a ridurre il numero di incidenti (obiettivo quantitativo), minimizzando le conseguenze degli incidenti (obiettivo qualitativo), offrendo assistenza immediata alle PMR nel caso di smarrimento o distruzione delle attrezzature di mobilità e prevedendo il risarcimento in caso di smarrimento o danneggiamento delle sedie a rotelle. La Commissione ritiene conveniente consentire l’applicazione del regolamento e valutarne l’impatto sulla diminuzione degli incidenti nonché, tra l’altro, incoraggiare le compagnie aeree a rinunciare volontariamente alla responsabilità limitata.