E’ illegittimo il provvedimento con il quale si viene a comunicare all'automobilista la decurtazione dei punti dalla patente di guida se l’ atto è stato emanato durante la pendenza del termine previsto dalla legge per impugnare il verbale di contestazione relativo alla infrazione per la quale si procede.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 23 aprile 2010, n. 9691 sottolineando che l’illegittimità di tale provvedimento può essere fatta valere dinanzi al giudice di pace in quanto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative alla applicazione della sanzione accessoria di cui sopra ivi comprese le questioni concernenti l’erronea decurtazione del punteggio.
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