Pedaggi autostradali. Deliberazioni del Ministero dei Trasporti

Sono state pubblicate nella GU n. 109 del 12-5-2007 - Suppl. Ordinario n.112-, le seguenti deliberazioni del Ministero dei Trasporti:

· deliberazione 20 Aprile 2007, recante “ Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2006. (Deliberazione n. 08/07)”, con la quale il Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi ha disposto una riduzione compensata dei pedaggi autostradali, a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del fatturato annuale, per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose.

· deliberazione 20 Aprile 2007 recante “Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali, relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore di cose per conto proprio e relativi allegati. (Deliberazione n. 10/07)” con la quale viene stabilito che i pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori,  appartenenti  alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi  di  autotrasporto di cose, sono soggetti, a  partire  dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, ad una riduzione compensata commisurata al  volume  del fatturato globale annuo in pedaggi ed ad un'ulteriore riduzione  commisurata  al  volume  del  fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22  ed entro le ore 02 ovvero con uscita dopo le ore 02 e prima delle ore  06,  secondo  le modalità contenute nella delibera n. 08/07 del 20 aprile 2007, del Comitato centrale.

· deliberazione 20 Aprile 2007 recante  "Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali, relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore di cose per conto proprio e relativi allegati. (Deliberazione n. 11/07) con la quale viene stabilito che la  quota  posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per  conto  di  terzi  ed in conto proprio per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente  sulle  tratte autostradali  della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato in  data  28 aprile  2006 di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto