Piste ciclabili

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i pareri n. 4135 e 4140 del 19 gennaio 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla realizzazione di piste ciclabili.
Con il primo parere, il Ministero chiarisce che i percorsi promiscui pedonali e ciclabili non possono essere considerati "piste riservate alla circolazione di velocipedi", proprio perchè su di essi possono circolare anche i pedoni. Per tali percorsi non vale dunque l'obbligo di cui all'art. 182 comma 9 del Codice della Strada (obbligo di transito dei velocipedi sulle piste loro riservate, quando esistono).
Con il secondo parere, si ribadiscono le modalità di realizzazione delle piste ciclabili. Per le strade urbane di quartiere è sufficiente la corsia riservata, che è obbligatoria per le strade urbane locali, mentre per le strade urbane di scorrimento è obbligatoria la sede propria, a meno che i percorsi protetti non siano attuati su marciapiede. Se si sceglie la sede propria, lo spartitraffico longitudinale deve essere fisicamente invalicabile e non carrabile.