Con circolare 24 febbraio 2009 , n. 18743 è reso noto il “Programma delle gare motoristiche su strada da svolgersi nel corso dell’anno 2009” (in GU n.66 del 20-3-2009).
L'art. 9 del codice della strada, al comma 1 precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.
In particolare, per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e con l'onere della tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali.