Gli autoveicoli utilizzati esclusivamente a fini pubblicitari non possono sostare su una strada pubblica senza l’autorizzazione dell’Ente proprietario. Lo ha stabilito il giudice di pace di Pistoia con sentenza n. 677 del 10 giugno 2008. In particolare, il giudice – chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso il verbale di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 23, comma 4 C.d.S. – ha affermato che i mezzi realizzati e destinati esclusivamente a fini pubblicitari o propagandistici, se lasciati sostare lungo le strade, sono da considerare al pari degli impianti pubblicitari di cui all’art. 47, comma 8, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Conseguentemente, la sosta di tali mezzi deve essere espressamente autorizzata dall’Ente proprietario della strada non essendo sufficiente il pagamento della tassa di pubblicità e di quella di circolazione, come prescritto per i veicoli destinati al trasporto di persone o cose e che recano delle scritte pubblicitarie.