Ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’imposta comunale sulla pubblicità, i veicoli strutturalmente predisposti ed utilizzati, in via prevalente o esclusiva, per l’esercizio dell’attività pubblicitaria, sono equiparati agli impianti pubblicitari stabilmente ancorati al suolo e sono, pertanto, assoggettati al regime impositivo previsto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, in tema di pubblicità ordinaria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione civile, con la sentenza n. 5858/2012 sottolineando come in questi casi non possa trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 13 (pubblicità effettuata con i veicoli) del medesimo decreto in quanto tale norma regolamenta la diversa ipotesi in cui l’attività pubblicitaria viene espletata installando i mezzi pubblicitari, per periodi di tempo anche limitati, su veicoli di uso pubblico o privato i quali, però, continuano a mantenere le caratteristiche strutturali e la destinazione d’uso loro propria.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n.3/2012 della Rivista