Ai fini del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale, il danneggiato, il quale abbia proposto azione diretta contro l’assicuratore del responsabile del sinistro nel ragionevole affidamento della veridicità del contrassegno assicurativo da questi esibito, è esonerato dall’onere di accertare se il contratto di assicurazione del danneggiante sia ancora vigente o se, invece, sia stato sciolto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione VI sezione civile, con l’ordinanza 5 luglio 2012, n. 11295 ricordando che il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace.
Il testo dell’ordinanza è a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 4/2012 della Rivista.