Al sindaco è consentito adottare provvedimenti limitativi del traffico veicolare per fini diversi da quelli attinenti alla prevenzione degli inquinamenti e la tutela del patrimonio artistico e ambientale solo in caso di urgenza della quale, peraltro, occorre esternare adeguatamente e compiutamente i fattori fondanti.
Lo ha stabilito il Tar del Piemonte, sez. I, con sentenza 20 giugno 2009, n. 1816, dichiarando l’illegittimità dei provvedimenti di limitazione del traffico di cui all’art. 7 c.s., comma 9, disposti con ordinanza sindacale, senza il presupposto dell’urgenza, la cui adozione rientra, invece, nelle competenze della giunta comunale.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.