In tema di requisiti morali per poter conseguire la patente di guida e in caso di successiva perdita degli stessi, si segnalano tre pronunce giurisprudenziali pubblicate nella sezione "Giurisprudenza" della Rivista Giuridica, fascicolo "maggio - giugno 2019". Le pronunce riguardano due sentenze della Corte Costituzionale e un'ordinanza del TAR Marche. La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca della patente di guida in caso di sopravvenuta condanna del titolare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990 (C. Cost 9 febbraio 2018, n. 22), non può parallelamente investire anche il giudizio sull'automatismo della mancanza degli stessi requisiti morali, ai fini del conseguimento della patente (C. Cost. 9 aprile 2019, n. 80) pertanto la questione di costituzionalità, in quest'ultimo caso non è fondata. Diversamente, dubbi di incostituzionalità possono ravvedersi nell'automatismo della revoca prefettizia nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti morali per applicazione delle misure di sicurezza personali.