Responsabilità civile nelle gare sportive motoristiche strada

Nelle gare sportive motoristiche su strada, i piloti non rispondono dei danni eventualmente subiti dagli spettatori in conseguenza della uscita di strada delle loro autovetture. Infatti, i partecipanti ad una competizione sportiva su strada interdetta al pubblico transito non sono tenuti all’osservanza delle ordinarie norme di comportamento prescritte dal codice della strada per la circolazione dei veicoli. Lo ha stabilito la III sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza 6 maggio 2008, n. 11040, precisando, altresì, che è onere proprio ed esclusivo degli organizzatori della competizione sportiva approntare tutte le precauzioni indispensabili ad evitare il concretizzarsi di eventi pericolosi. Il testo della sentenza e la relativa massima potranno essere consultati dagli abbonati nel prossimo fascicolo della Rivista.