In caso di tamponamento a catena, per stabilire a chi addebitare la responsabilità dei danni subiti dai veicoli coinvolti occorre distinguere a seconda che si tratti di tamponamento a catena di veicoli fermi incolonnati o di veicoli in movimento. Nel primo caso, infatti, il conducente dell’ultimo veicolo risponde di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti. Nel secondo caso, invece, la colpa è ripartita in eguale misura tra i conducenti di ciascuna coppia di veicoli intermedi (tamponante e tamponato) sul presupposto della inosservanza della distanza di sicurezza e sempre che non si riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con sentenza 3 luglio 2008, n. 18234, precisando, altresì, che in caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento il conducente dell’ultimo veicolo non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dalla vettura che precedeva il penultimo veicolo e che da questo è stata tamponata.
Il testo della sentenza e la relativa massima potranno essere consultati dagli abbonati sul prossimo fascicolo della Rivista.